Opuscolo informativo sul cambio appalto

Pubblichiamo un opuscolo tecnico-informativo sulla clausola di salvaguardia del posto di lavoro in caso di cambio  appalto, scritto dal comitato dei lavoratori delle pulizie dell'Università La Sapienza.

 

È stato scritto con la consulenza di un avvocato del lavoro  e pensiamo possa essere utile a tutti i lavoratori dei servizi in appalto, in particolare di quelli assunti con CCNL Multiservizi che prevede all'art. 4 la salvaguardia del posto di lavoro per i dipendenti nel caso in cui a vincere l'appalto sia un'azienda diversa da quella uscente. Come si può leggere, questa tutela - come sempre avviene rispetto al diritto del lavoro - non è piena e può essere aggirata dal datore di lavoro. È quindi necessaria la tempestiva azione dei lavoratori interessati per farla rispettare. Ma anche chi non ha il Multiservizi può farla inserire nel proprio contratto d'appalto, con la lotta si possono ottenere miglioramenti che la legge non prevede!

 

OPUSCOLO INFORMATIVO
SUL CAMBIO APPALTO

A CURA DI
COMITATO DI LOTTA LAVORATORI E LAVORATRICI
DELLE PULIZIE UNIVERSITÀ LA SAPIENZA

Scarica qui l'opuscolo! 

A settembre 2016 scade l'appalto delle pulizie della Sapienza delle cooperative Euro&Promos e Coopservice. Nei prossimi mesi verrà indetta la gara d'appalto per i prossimi anni.

Chi pensa che non si può lavorare peggio di così si sbaglia, il nuovo contratto di servizio può essere peggiore del precedente e senza l'inserimento di una chiara clausola sociale nel capitolato d'appalto anche il mantenimento del posto di lavoro non è garantito, così come l'assunzione tramite il nuovo contratto a tempo indeterminato con licenziamento facile introdotto dal Jobs Act.

Chi vi informa diversamente vi sta truffando, qui dentro ci sono i testi del CCNL multiservizi ed i commenti di un avvocato del lavoro, tutte le cose scritte sono ampiamente documentate.

Per costringere La Sapienza ad inserire queste norme nel capitolato d'appalto prima che venga iniziata la gara bisogna agire da subito.

Il continuo rischio di peggiorare le condizioni di lavoro è causato dal sistema di appalto che vige all'Università e negli altri posti pubblici. Un sistema che non conviene economicamente all'università, peggiora le condizioni di lavoro degli addetti alle pulizie, serve a far guadagnare soldi a persone che nel migliore dei casi non fanno niente, nel peggiore sono malavitosi. Quel che chiediamo è l'internalizzazione (assunzione diretta dell'Università) di tutto il personale: pulizie, portierato, mense ed altri. Quest'obiettivo si può raggiungere con un'ampia mobilitazione di studenti e lavoratori come è già successo in altri posti di lavoro.

Pubblichiamo le parti più importanti dell'art 4 del CCNL Multiservizi che riguarda il cambio appalto:

Chi volesse leggere il CCNL nella sua interezza può trovarlo qui.
Ricordiamo che il contratto può venire modificato dai contratti aziendali sia in meglio che (a causa da una riforma introdotta dal governo Monti) in peggio. Esso è stato scritto in maniera volutamente vaga per consentire alle aziende di agire con la massima discrezionalità, è per questo importante precisare la sua applicazione nel capitolato d'appalto.

CCNL Multiservizi del 2011

[...]

Articolo 4 - CESSAZIONE DI APPALTO

Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa
subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.

Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.), anche ai sensi
dell'articolo 7, comma 4bis, del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito in legge 28/2/2008, n. 31.

In ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività,preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono
verificarsi 2 casi:

a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; [...]

Nelle procedure di cambio di appalto l'impresa subentrante, [...] assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci – lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante [impiegati da almeno quattro mesi nell'appalto precedente]. [...]

Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.
I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/70 saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto e immediato.
Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato.

In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'articolo 4 del presente C.C.N.L., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di servizio. [...]

Commento dell'avvocato del lavoro

Nel passaggio d'appalto si verificano problemi dovuti alla mancata assunzione dei lavoratori addetti da parte dell'impresa subentrante. In questo modo i lavoratori rimangono senza lavoro. Le aziende subentranti per non assumere il personale precedentemente occupato adducono i più svariati pretesti utilizzando anche una norma non chiara ed incompleta. Nemmeno i giudici del lavoro garantiscono la continuità lavorativa e la precedente occupazione. Per ovviare a tutto ciò occorre che il capitolato d'appalto contenga delle garanzie occupazionali simili a quelle previste dalle norme sul trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.).

Nel capitolato d'appalto va specificato che il posto di lavoro va collegato all'appalto e non alla ditta aggiudicante.

Oltre ai dipendenti in lavoro da 4 mesi l'impresa subentrante deve impegnarsi ad assumere anche i lavoratori che avranno l'ordine di reintegra al posto di lavoro. Questo per evitare che i lavoratori vengano licenziati in maniera illegittima dall'impresa uscente poco prima la scadenza dell'appalto, così che la nuova impresa si possa trovare a non dover rispettare l'ordine di reintegra per licenziamento ingiustificato (un diritto di cui i lavoratori a tempo indeterminato assunti prima del marzo 2015 – mese di entrata in vigore del nuovo contratto a tempo indeterminato con licenziamento facile di Renzi – godono ancora).

È importante anche impedire che venga inserita nel capitolato d'appalto una clausola di gradimento per la quale l'azienda committente (l'università in questo caso) può chiedere a quella appaltante (la cooperativa) il licenziamento di un lavoratore perché non “gradisce” come svolge il lavoro, senza bisogno di addurre motivazioni concrete (una clausola già inserita in altri appalti di pulizia).



 

 

 

 

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